Codice civile svizzero
Fondo ZGB Art. 720
- Chiunque ritrovi un oggetto smarrito deve avvisare il proprietario e, se non lo conosce, deve denunciare il ritrovamento alla polizia o assicurarsi che le circostanze siano rese pubbliche e indagate in modo appropriato.
- È obbligato a denunciare l'infrazione alla polizia se il valore dell'oggetto supera ovviamente i 10 franchi.
- Chiunque trovi un oggetto in una casa abitata o in un locale di uso o traffico pubblico deve consegnarlo al padrone di casa, all'inquilino o alle persone incaricate della sua sorveglianza.
ZGB Art. 722 Acquisizione di proprietà, cessione
- Chiunque adempia ai propri obblighi di procacciatore acquisisce la proprietà dell'immobile per cinque anni dalla data di pubblicazione o notifica.
- Se l'oggetto viene restituito, il cercatore ha diritto al rimborso di tutte le spese e a una commissione adeguata.
- Se l'oggetto viene ritrovato in una casa abitata o in un locale di uso o traffico pubblico, il proprietario della casa, l'affittuario o il locale è considerato il ritrovatore, ma non ha diritto a un compenso per il ritrovamento.
Ordinanza sul trasporto di passeggeri Art. 77
Sezione 3: Oggetti smarriti
- Chiunque trovi un oggetto smarrito nei locali dell'azienda o in un veicolo deve consegnarlo immediatamente al personale.
- La società è considerata il procacciatore, ma non può richiedere una commissione per il procacciatore.
- L'azienda deve avvisare la persona che ha smarrito l'oggetto, se la conosce, e conservare l'oggetto smarrito in modo appropriato.
- Dopo aver conservato l'oggetto smarrito per tre mesi, l'azienda può metterlo all'asta. L'asta deve essere pubblicizzata. Gli oggetti smarriti con un valore attuale non superiore a 50 franchi possono essere messi all'asta o venduti a trattativa privata dopo un mese. Il ricavato sostituisce l'oggetto.
- Gli oggetti smarriti che richiedono una manutenzione costosa o sono soggetti a un rapido deterioramento possono essere venduti immediatamente. Il ricavato prende il posto dell'oggetto.
Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri
Art. 24 Documenti d'identità smarriti e recuperati
- Lo smarrimento di una carta d'identità ai sensi dell'articolo 22 la rende nulla. La carta d'identità non può più essere utilizzata.
- Una carta d'identità ritrovata non può essere restituita, ma deve essere consegnata all'autorità che l'ha rilasciata. Ciò la renderà inutilizzabile.
Nota: il titolare di una carta d'identità deve denunciare lo smarrimento della carta alla polizia locale non appena ne viene a conoscenza. La perdita della carta d'identità (furto, smarrimento o distruzione completa) la rende nulla.